Art. 3 — Servizi a pagamento
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Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'Istituto, previa autorizzazione del Ministro per la sanita', puo' rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche estere ed internazionali e ad amministrazioni pubbliche nazionali servizi inerenti alle proprie funzioni. Le tariffe dei servizi comunque resi dall'Istituto sono fissate nella tabella A annessa alla presente legge. Per i servizi non previsti nella tabella A e per la modificazione della tabella stessa si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la sanita' di concerto con quello per il tesoro. I proventi derivanti dalla applicazione del presente articolo sono versati direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012
