Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'

Art. 47 — Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo

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Il rapporto informativo, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e' compilato:

  • a)per i direttori di laboratorio, i direttori di servizio, i direttori di reparto ed i dirigenti di ricerca, dal direttore dell'Istituto;
  • b)per i ricercatori dei laboratori dal rispettivo direttore di laboratorio;
  • c)per gli impiegati con qualifica di capo servizio e primo dirigente, dal capo dei servizi amministrativi e del personale;
  • d)per gli impiegati della biblioteca, dal direttore della biblioteca;
  • e)per gli impiegati dei servizi tecnici dal rispettivo direttore di servizio
  • f)per gli impiegati distaccati nei laboratori o servizi tecnici, dal direttore del laboratorio o servizio tecnico presso il quale prestano servizio;
  • g)per gli impiegati appartenenti alle segreterie di laboratorio, dal rispettivo direttore di laboratorio;
  • h)per tutti gli altri impiegati dei laboratori, dal rispettivo direttore di reparto;
  • i)per tutti gli altri impiegati dei servizi amministrativi e del personale, dal rispettivo capo servizio. Il giudizio complessivo per il personale di cui alla lettera a) e' espresso dal comitato amministrativo; per il personale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e' espresso dal direttore dell'istituto; per quello di cui alla lettera h) dal direttore di laboratorio e per quello di cui alla lettera i) dal capo dei servizi amministrativi e del personale.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012

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