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Al personale dell'istituto che, a causa delle sue prestazioni di lavoro, sia esposto a rischio pregiudizievole per la salute o per la incolumita' personale, e' corrisposta una indennita' giornaliera di lire cinquecento. Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro, sono determinate le categorie dei dipendenti dell'Istituto ammesse al godimento dell'indennita'. L'indennita' di rischio e' dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio, nonche' per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da cause di servizio. La legge 2 novembre 1964, n. 1159, e' abrogata.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art56 · fonte su Normattiva