Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'

Art. 66 — Inquadramento dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori

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Nella carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori sono inquadrati, anche in soprannumero, nei modi indicati dai successivi commi, gli impiegati attualmente appartenenti ai ruoli delle carriere direttive tecniche dei laboratori e del museo sperimentale e segreteria didattica. L'attuale direttore dell'Istituto e gli attuali capi di laboratorio sono inquadrati nella qualifica di dirigente di ricerca alla quarta classe di stipendio conservando l'anzianita' maturata nelle due predette qualifiche ridotta di due anni. Gli attuali dirigenti superiori sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla terza classe di stipendio (parametro 564) conservando l'anzianita' complessiva di primo ricercatore e di dirigente superiore. Gli attuali primi dirigenti alla seconda classe di stipendio sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla prima classe di stipendio (parametro 443) conservando l'anzianita' complessiva di ricercatore con parametro 426 e di primo dirigente. Gli attuali primi dirigenti alla prima classe di stipendio, gli impiegati delle carriere direttive tecniche inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento, ed i direttori di divisione aggiunti sono inquadrati nella qualifica di ricercatore alla terza classe di stipendio (parametro 387). Al personale indicato al secondo e terzo comma, proveniente dalla qualifica di dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente, e' data facolta' di optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la conservazione del trattamento economico omnicomprensivo spettante alla stessa data. In tal caso la differenza fra il trattamento economico omnicomprensivo e lo stipendio relativo alla qualifica di inquadramento, e' attribuita a titolo di assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo; al personale predetto e' concessa, in ogni tempo, facolta' di rinunciare all'assegno personale sopra indicato. Al personale che gode dell'assegno personale indicato al comma precedente, si applica la disciplina prevista dagli articoli 20 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Il rimanente personale e' inquadrato nella qualifica di ricercatore e verra' assegnato alle varie classi di stipendio secondo la progressione di carriera dalla tabella B) quadro I lettera b). Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del museo sperimentale e della segreteria didattica forniti della laurea in una delle branche della chimica o della medicina o dell'ingegneria o della fisica o delle scienze naturali e delle scienze biologiche, sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori con i criteri di cui ai precedenti commi, considerando come corrispondenti le qualifiche che avevano pari parametro.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 212/1985

    Questione infondata
    22 luglio 1985

    Nessuna illegittimità può essere ravvisata nel fatto che, riguardo al nuovo inquadramento nella stessa carriera di appartenenza dei dirigenti di ricerca e ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità, si sia provveduto a garantire i diritti quesiti attraverso lo strumento perequativo dell'assegno ad personam (pensionabile, ma riassorbibile e non computabile ai fini della tredicesima e dello straordinario), anziché attraverso l'attribuzione di tanti aumenti periodici del nuovo stipendio iniziale, quanti occorrono per assicurare uno stipendio di importo pari a quello precedentemente fruito, o ad esso immediatamente superiore. Atteso che tale congegno, introdotto con il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, art. 12, comma terzo, concerne la diversa ipotesi del "passaggio di carriera" presso la stessa o diversa amministrazione. (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, primo comma, e 66 legge 7 agosto 1973, n. 519, in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 64 Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita' · Art. 66 Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art66 · fonte del testo