Nessuna illegittimità può essere ravvisata nel fatto che, riguardo al nuovo inquadramento nella stessa carriera di appartenenza dei dirigenti di ricerca e ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità, si sia provveduto a garantire i diritti quesiti attraverso lo strumento perequativo dell'assegno ad personam (pensionabile, ma riassorbibile e non computabile ai fini della tredicesima e dello straordinario), anziché attraverso l'attribuzione di tanti aumenti periodici del nuovo stipendio iniziale, quanti occorrono per assicurare uno stipendio di importo pari a quello precedentemente fruito, o ad esso immediatamente superiore. Atteso che tale congegno, introdotto con il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, art. 12, comma terzo, concerne la diversa ipotesi del "passaggio di carriera" presso la stessa o diversa amministrazione. (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, primo comma, e 66 legge 7 agosto 1973, n. 519, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 64 Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita' · Art. 66 Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'