L'art. 9 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 30 luglio 1957, n. 652, e' sostituito, con decorrenza dal 1 gennaio 1958, dal seguente: "I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 13.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 20.000 mensili per i due genitori".
Testo vigente dal 14 febbraio 1959
