L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' sostituito dal seguente: "I limiti di reddito previsti dagli articoli 6 e 7 ai fini della corresponsione degli assegni familiari, rispettivamente per il coniuge e per i genitori a carico, sono elevati a lire 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 15.000 mensili per i due genitori".

Testo vigente dal 7 agosto 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-07-30;652~art1 · fonte del testo