Al sesto comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come da ultimo modificato dall'articolo 4, commi 7, 8 e 9, della legge 11 agosto 1991, n. 271, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55". La lettera c) del primo comma dell'articolo 30 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituita dalla seguente: " c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'articolo 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;". Il n. 2) del nono comma dell'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituito dal seguente: "2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;". La lettera c) del primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituita dalla seguente: " c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;". Dopo l'articolo 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' inserito il seguente: "Art. 87-bis. - 1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-18;16~art2 · fonte su Normattiva