Il primo comma dell'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, e' sostituito dal seguente: "Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o piu' deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da notificarsi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione".

Testo vigente dal 23 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-05;156~artunico · fonte del testo