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Il quarto comma dell'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' cosi' modificato: "Con particolare riguardo per le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di 1ª categoria, le banche popolari e cooperative, le casse rurali ed artigiane e la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di riscontro di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane".
Testo in vigore dal 17 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008
