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Dopo il primo comma dell'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' aggiunto il seguente comma: "Su proposta del Consiglio generale, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio potra' stabilire saggi d'interesse piu' favorevoli sulle operazioni di riscontro e di finanziamento presentate dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1 categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie".
Testo in vigore dal 17 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008
