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L'ultimo comma dell'art. 49 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' sostituito dal seguente: "La gestione di liquidazione dovra' terminare comunque entro il 31 dicembre 1959 e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'art. 34 della presente legge".
Testo in vigore dal 17 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008
