Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1957 al 1 gennaio 1994. 70 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La Cassa provvedera' con gestione autonoma alla liquidazione delle operazioni di finanziamento effettuate direttamente alle imprese artigiane fino alla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi del Comitato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418. La gestione di liquidazione dovra' terminare comunque entro il 31 dicembre 1959 e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'art. 34 della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art49 · fonte del testo