Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)il primo e il secondo comma dell'articolo 53 sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, puo' sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, puo' sostituirla anche con la liberta' controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie corrispondente. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condi-zione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non puo' superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale»;
  • b)al primo comma dell'articolo 59 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «tre anni»;
  • c)l'articolo 60 e' abrogato.

Testo vigente dal 14 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-12;134~art4 · fonte su Normattiva