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L'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilita' dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda". 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale con sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva".

Testo in vigore dal 8 febbraio 2007 al 10 aprile 2008

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 85/2008

    Ha colpito questo articolo
    4 aprile 2008

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva. La categoria delle sentenze di proscioglimento non costituisce un genus unitario, ma abbraccia ipotesi eterogenee, quanto all'attitudine lesiva degli interessi dell'imputato, dal momento che, accanto a pronunce ampiamente liberatorie, vi sono anche sentenze che, pur non applicando una pena, comportano, in diverse forme e gradazioni, un sostanziale riconoscimento della responsabilità, o comunque l'attribuzione del fatto all'imputato (ad esempio, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, conseguente al riconoscimento di attenuanti, il proscioglimento per perdono giudiziale etc.). La norma censurata, accomunando nel medesimo regime situazioni fortemente diverse, nega all'imputato, salvo il novum probatorio, un secondo grado di giurisdizione di merito nei confronti delle sentenze di proscioglimento, anche quando queste attribuiscano, comunque, il fatto al prosciolto, e ciò pur a fronte del riconoscimento al pubblico ministero della facoltà di appellare sia la sentenza di condanna, anche quando abbia solo parzialmente recepito le richieste dell'accusa, sia, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 26 del 2007, le sentenze di proscioglimento, ed a fronte dell'analogo potere riconosciuto alla parte civile. Tale assetto, decisamente asimmetrico, risulta lesivo del principio di parità delle parti, poiché non è sorretto da alcuna razionale giustificazione, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, stante l'evidenziata equiparazione di esiti decisori tra loro ampiamente diversificati, e del diritto di difesa, al quale la facoltà di appello dell'imputato risulta collegata. È assorbito l'ulteriore profilo relativo all'asserita violazione del principio della ragionevole durata del processo. - Sull'idoneità anche delle sentenze di proscioglimento a causare pregiudizi all'imputato v., citate: sulle sentenze di proscioglimento per estinzione del reato che presuppongono un sostanziale riconoscimento di colpevolezza, sentenze n. 249/1989, n. 922/1988, n. 299/1985, n. 224/1983, n. 53/1981, n. 72/1979, n. 73/1978, n. 70/1975; sul proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, sentenza n. 200/1986; sul difetto di imputabilità, sentenza n. 140/1989. V. anche, citata, sentenza n. 151/1967. - La sentenza n. 26/2007, citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per l'ipotesi di novum probatorio.

    Art. 593 c.p.p. · Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento · Art. 10 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento

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  • Sentenza n. 26/2007

    Ha colpito questo articolo
    6 febbraio 2007

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva. Il principio di parità tra accusa e difesa ex art. 111, secondo comma, Cost., non comporta necessariamente l'identità dei poteri processuali del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, stanti le differenze fisiologiche fra le due parti: tali dissimmetrie sono, così, ammissibili anche con riferimento alla disciplina delle impugnazioni, ma debbono trovare adeguata giustificazione ed essere contenute nei limiti della ragionevolezza. A tali requisiti non risponde la norma contestata, che introduce una dissimmetria radicale, privando in toto il pubblico ministero del potere di proporre doglianze di merito avverso la sentenza che lo veda soccombente, con la conseguenza che una sola delle parti, e non l'altra, è ammessa a chiedere la revisione nel merito della pronuncia a sé completamente sfavorevole. Tale sperequazione non è attenuata dal fatto che l'appello è ammesso nel caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove decisive, trattandosi di ipotesi assolutamente eccezionali, né dall'ampliamento dei motivi di ricorso in Cassazione, perché tale rimedio non attinge alla pienezza del riesame del merito. La rimozione del potere di appello del pubblico ministero - generalizzata, perché estesa indistintamente a tutti i processi, e unilaterale, ossia senza contropartita in particolari modalità di svolgimento del processo - non trova giustificazione neppure alla luce delle rationes che, secondo i lavori parlamentari, sono alla base della riforma, ed altera il rapporto paritario tra le parti con modalità tali da determinare anche un'intrinseca incoerenza del sistema, poiché il potere di appello viene sottratto al pubblico ministero totalmente soccombente in primo grado ma mantenuto nel caso di soccombenza solo parziale. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Sulla previsione, contenuta nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del diritto del condannato a vedere riesaminata la sentenza da un tribunale superiore, v., citate, sentenze n. 288/1997 e n. 62/1981. - Sulla necessità di contemperare il principio della ragionevole durata del processo con le altre garanzie costituzionali, v., citate, ex plurimis , sentenza n. 219/2004, ordinanze n. 420 e n. 418/2004, n. 251/2003, n. 519 e n. 458/2002.

    Art. 593 c.p.p. · Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento · Art. 10 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento

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  • Ordinanza n. 205/2009

    Questione inammissibile
    2 luglio 2009

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., il primo, nella parte in cui limita l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., il secondo, nella parte in cui prevede che gli appelli proposti prima della sua entrata in vigore devono essere dichiarati inammissibili con ordinanza non impugnabile. Invero, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua delle norme impugnate con la conseguenza che le questioni oggi proposte sono divenute prive di oggetto. Infatti, l'efficacia ex tunc della citata pronuncia di illegittimità costituzionale preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente. - Sul fatto che l'efficacia ex tunc della citata dichiarazione d'incostituzionalità preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente v., citate, ex multis , ordinanze nn. 449, 415 e 269/2008.

    Art. 593 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 603 c.p.p.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;46~art1 · fonte su Normattiva