Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 258/2010

    Questione infondata
    15 luglio 2010

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, impugnato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace. Analoga questione è stata, infatti, già dichiarata infondata con la sentenza n. 298 del 2008 e non risultano addotti profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati. Per la non fondatezza di analoga questione, v. la citata sentenza n. 298/2008.

    Art. 111 cost. · Art. 9 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento

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  • Ordinanza n. 42/2009

    Questione infondata
    13 febbraio 2009

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace. Analoga questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 298/2008 e non risultano addotti profili o argomenti di censura diversi o ulteriori rispetto a quelli già scrutinati. - V. il precedente citato, sentenza n. 298/2008 - Sulle differenze fra processo dinanzi al giudice di pace e processo dinanzi al tribunale v., citate, ex multis , ordinanze n. 28/2007, n. 85 e n. 415/2005, n. 349/2004. - Sulla manifesta infondatezza di questioni già dichiarate non fondate, in caso di mancata prospettazione di nuovi argomenti di censura v., citata, ex plurimis , sentenza n. 342/2008.

    Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 638 c.p. · Art. 593 c.p.p.

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  • Sentenza n. 298/2008

    Questione infondata
    25 luglio 2008

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace. L'alterazione del trattamento paritario fra le parti del processo penale evidenziata nelle sentenze n. 26/2007 e n. 320/2007 in relazione rispettivamente alla soppressione del potere di appello dell'accusa avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio ordinario e abbreviato, non sono riscontrabili nella specie, dal momento che la limitazione al potere di appello del pubblico ministero non è generalizzata, ma concerne i soli reati di competenza del giudice di pace, ossia un circoscritto gruppo di figure criminose di minore gravità e di ridotto allarme sociale; inoltre, detta limitazione si innesta su un modulo processuale improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario. Inoltre la possibilità che la norma censurata determini, in caso di assoluzione ingiusta, un aumento dei gradi di giudizio occorrenti per la decisione definitiva, costituisce una semplice eventualità, così come appare irrilevante che la compressione dei poteri di appello dell'accusa si riverberi sui corrispondenti poteri del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio ex art. 21 del d.lgs n. 274 del 2000, poiché il fatto che i poteri della persona offesa subiscano una contrazione "riflessa" non può essere qualificato come uno "stravolgimento" di "uno dei pilastri" su cui poggia la giurisdizione del giudice di pace (ossia la centralità del ruolo della vittima). - V., citate, sentenze n. 26 e n. 320/2007 (illegittimità rispettivamente della soppressione del potere di appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato). - Sulle differenze fra giudizio dinanzi al giudice di pace e dinanzi al tribunale v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 28/2007, n. 415 e n. 85/2005, e n. 349/2004.

    Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 9 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento · Art. 10 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;46~art9 · fonte su Normattiva