Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2»;
  • b)la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

Testo vigente dal 22 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;46~art8 · fonte su Normattiva