Dopo il comma 3 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali e' stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3". Il comma 4 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "4. La richiesta di riesame e' presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583". Il comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonche' tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini". Il comma 8 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia". Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia".
Testo vigente dal 8 agosto 1995
