È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., denunziato nella parte in cui stabilisce il divieto di applicazione della misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. La norma rappresenta il naturale sviluppo del principio di proporzionalità sancito dal precedente comma secondo e non risulta lesiva del principio di presunzione di non colpevolezza, svolgendosi l'apprezzamento del giudice nel quadro di una valutazione prognostica sul merito della accusa, che è coessenziale all'insorgenza stessa del procedimento cautelare. Inoltre, il rischio di ricusazione del giudice, dovuto, secondo il giudice 'a quò, al fatto che l'articolo impugnato postula una valutazione in concreto circa la concedibilità del beneficio, la quale si risolve in una anticipazione del giudizio di merito, non presenta alcun tipo di interferenza con gli invocati artt. 101, secondo comma, e 25, primo comma, Cost.; tantomeno risulta fondata la asserita violazione del principio di uguaglianza, giacché i riflessi che una disposizione può generare sul piano delle singole "strategie processuali" fuoriescono all'evidenza dall'ambito all'interno del quale deve essere condotto lo scrutinio di costituzionalità. - In tema di incompatibilità, v., da ultimo, S. n. 155/1996. red.: A.M. Marini
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 101 cost.