La lettera a) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: "a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti;" La lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: "c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni".

Testo vigente dal 8 agosto 1995

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 323/2000

    Questione infondata
    21 luglio 2000

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 274, comma 1, lettera c) ultimo periodo, del codice di procedura penale e dell'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive…

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1995-08-08;332~art3 · fonte su Normattiva