All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti» e dopo la parola: «collegio» sono inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»;
  • b)dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso»;
  • c)alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti».

Testo vigente dal 7 luglio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-07-03;105~art1 · fonte su Normattiva