Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 544-septies (Circostanze aggravanti). - Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate:

  • a)se i fatti sono commessi alla presenza di minori;
  • b)se i fatti sono commessi nei confronti di piu' animali;
  • c)se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso».

Testo vigente dal 16 giugno 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-06;82~art4 · fonte su Normattiva