Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali
Art. 3 — Divieto di combattimenti tra animali
All'articolo 544-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
- b)al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma».
Testo vigente dal 16 giugno 2025
