All'articolo 544-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
  • b)al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma».

Testo vigente dal 16 giugno 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-06;82~art3 · fonte su Normattiva