Art. 7 — Divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento
All'articolo 544-sexies del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fatto salvo quanto disposto dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario e' vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva».
Testo vigente dal 16 giugno 2025
