Dopo l'articolo 25-duodevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: «Art. 25-undevicies (Delitti contro gli animali). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni. 3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale ».

Testo vigente dal 16 giugno 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-06;82~art8 · fonte su Normattiva