All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale".
Testo vigente dal 22 marzo 2001
