All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1".
Testo vigente dal 22 marzo 2001
