All'articolo 179 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre anni";
  • b)al secondo comma, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno otto anni";
  • c)al terzo comma, la parola: ", pari-menti," e' soppressa;
  • d)dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti: "Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione e' concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, pur-che' sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo".

Testo vigente dal 12 giugno 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-11;145~art3 · fonte su Normattiva