Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa

Art. 1 — Modifiche all'articolo 52 del codice penale

All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» e' inserita la seguente: «sempre»;
  • b)al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;
  • c)dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu' persone».

Testo vigente dal 3 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-04-26;36~art1 · fonte su Normattiva