Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa
Art. 1 — Modifiche all'articolo 52 del codice penale
All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» e' inserita la seguente: «sempre»;
- b)al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;
- c)dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu' persone».
Testo vigente dal 3 maggio 2019
