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[1]L'art. 69 del decreto commissariale 24 agosto 1924 e' sostituito dal seguente:
[2]«La Commissione di avanzamento per i gradi di sottufficiali dell' A. A. e del G. A. e' costituita in permanenza presso il Ministero come segue:
[3]un generale o un colonnello della Regia aeronautica, presidente;
[4]due ufficiali superiori dell'A. A., membri;
[5]un ufficiale del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, membro;
[6]un ufficiale superiore del Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica, ruolo commissari, membro;
[7]un funzionario del personale amministrativo, segretario senza voto.
[8]«Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti e sono valide ancorche' non intervengano uno o due dei suoi componenti.
[9]« A parita' di voti, la deliberazione della Commissione si intendera' a sfavore del sottufficiale scrutinato.
[10]«Nell'assenza del presidente, la Commissione sara' presieduta dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano».
Testo in vigore dal 25 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
