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[1]L'art. 69 del decreto commissariale 24 agosto 1924 e' sostituito dal seguente:

[2]«La Commissione di avanzamento per i gradi di sottufficiali dell' A. A. e del G. A. e' costituita in permanenza presso il Ministero come segue:

[3]un generale o un colonnello della Regia aeronautica, presidente;

[4]due ufficiali superiori dell'A. A., membri;

[5]un ufficiale del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, membro;

[6]un ufficiale superiore del Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica, ruolo commissari, membro;

[7]un funzionario del personale amministrativo, segretario senza voto.

[8]«Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti e sono valide ancorche' non intervengano uno o due dei suoi componenti.

[9]« A parita' di voti, la deliberazione della Commissione si intendera' a sfavore del sottufficiale scrutinato.

[10]«Nell'assenza del presidente, la Commissione sara' presieduta dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano».

Testo in vigore dal 25 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-06-20;958~art11 · fonte del testo