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[1]L'art. 70 del decreto commissariale 24 agosto 1924 e' sostituito dal seguente:

[2]«I quadri di avanzamento si distinguono in:

  • a)quadri ordinari;
  • b)quadri suppletivi.

[3]«I primi provvedono a colmare le vacanze prevedibili fino a tutto l'anno cui si riferiscono; i secondi son compilati a seguito dei primi e solo quando si prevede che questi possano esaurirsi prima dello scadere dell'anno.

[4]«Gli uni e gli altri cessano di avere effetto alla fine di ciascun anno.

[5]«I militari che la competente Commissione e' chiamata ad esaminare per la formazione dei quadri devono essere compresi:

  • a)nel primo terzo di ogni ruolo, se marescialli, sergenti Maggiori e sergenti;
  • b)nel primo quarto di ogni ruolo, se primi avieri.

[6]«Il Ministero dell'aeronautica fino a tutto il 1930 ha facolta' di coprire effettivamente le vacanze nei vari posti di sottufficiale nei ruoli specializzati, soltanto quando concorrono reali esigenze di servizio».

Testo in vigore dal 25 luglio 1930 al 19 febbraio 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-06-20;958~art12 · fonte del testo