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[1]L'art. 70 del decreto commissariale 24 agosto 1924 e' sostituito dal seguente:
[2]«I quadri di avanzamento si distinguono in:
- a)quadri ordinari;
- b)quadri suppletivi.
[3]«I primi provvedono a colmare le vacanze prevedibili fino a tutto l'anno cui si riferiscono; i secondi son compilati a seguito dei primi e solo quando si prevede che questi possano esaurirsi prima dello scadere dell'anno.
[4]«Gli uni e gli altri cessano di avere effetto alla fine di ciascun anno.
[5]«I militari che la competente Commissione e' chiamata ad esaminare per la formazione dei quadri devono essere compresi:
- a)nel primo terzo di ogni ruolo, se marescialli, sergenti Maggiori e sergenti;
- b)nel primo quarto di ogni ruolo, se primi avieri.
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 gennaio 1931, n. 101
1La L. 6 gennaio 1931, n. 101 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, punto 6) che sono prorogate fino a tutto l'anno 1933 le disposizioni di carattere transitorio, di cui all'art. "12 della legge 20 giugno 1930, n. 958, per la parte relativa alla facolta' accordata al Ministro per l'aeronautica di ricoprire i posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale della Regia aeronautica, con criterio discrezionale, secondo le reali esigenze del servizio", il cui termine di scadenza e' fissato a tutto l'anno 1930.
Il Regio D.L. 4 dicembre 1933, n. 1793, convertito senza modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 223, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, punto 5) che sono prorogate a tutto l'anno 1934 le disposizioni di carattere transitorio, di cui al presente articolo "per la parte relativa alla facolta' accordata al Ministro per l'aeronautica di ricoprire i posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale della Regia aeronautica con criterio discrezionale secondo le reali esigenze del servizio".
Il Regio D.L. 10 dicembre 1934, n. 2121, convertito senza modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 804, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, punto 5) che sono prorogate a tutto l'anno 1935 le disposizioni di carattere transitorio di cui al presente articolo "per la parte relativa alla facolta' accordata al Ministro per l'aeronautica di ricoprire i posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale della Regia aeronautica con criterio discrezionale secondo le reali esigenze del servizio".
Il Regio D.L. 23 dicembre 1935, n. 2372, convertito senza modificazioni dalla L. 20 aprile 1936, n. 943, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, punto 1) che sono prorogate a tutto l'anno 1936, le disposizioni di carattere transitorio di cui al presente articolo "per la parte relativa alla facolta' accordata al Ministro per l'aeronautica di ricoprire i posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale della Regia aeronautica, con criterio discrezionale, secondo le reali esigenze del servizio".
Il Regio D.L. 21 dicembre 1936, n. 2382, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1937, n. 1497, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, punto 1) che sono prorogate a tutto il 30 giugno 1941 le disposizioni di carattere transitorio la cui validita' venne fissata a tutto il 1936 dall'art. 12 "della legge 20 giugno 1930, n. 958, per la parte relativa alla facolta' accordata al Ministro per l'aeronautica di ricoprire i posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale della Regia aeronautica, con criterio discrezionale, secondo le reali esigenze del servizio".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1937 al 16 dicembre 2009
