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[1]L'art. 74 del decreto commissariale 24 agosto 1924 e' sostituito dal seguente:

[2]« Le promozioni a scelta eccezionale, se approvate dal Ministero dell'aeronautica, potranno effettuarsi, sempre nei limiti dell'organico, alla condizione che il promovendo abbia compiuto almeno la meta' del periodo minimo di permanenza nel grado prescritto per l'avanzamento normale e nella misura massima del 2 e mezzo per cento dei sottufficiali o primi avieri che nell'anno compiono il periodo di permanenza nel grado necessario per ottenere l'avanzamento senza obbligo alcuno di raggiungere detto limite massimo, computando come unita' la eventuale frazione.

[3]«Le promozioni a scelta eccezionale avranno la precedenza sulle altre e, agli effetti del vantaggio spettante ai promovibili a scelta, saranno computate come se fossero avvenute ad anzianita'.

[4]«I primi avieri e sergenti maggiori potranno conseguire la promozione a scelta eccezionale anche senza aver frequentato i corsi di cui agli articoli 37 e 41».

Testo in vigore dal 25 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-06-20;958~art13 · fonte del testo