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L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, e' sostituito dal seguente: "All'inizio di ogni sessione, con decreto del Ministro per la sanita', sono costituiti per ogni sezione uno o piu' comitati in relazione alle esigenze delle sezioni stesse. Con lo stesso decreto saranno determinate le competenze dei comitati. I comitati, ciascuno dei quali presieduto dal presidente della sezione o da un suo designato e composto da non meno di sei consiglieri esperti nelle materie per cui i comitati stessi hanno competenza potranno deliberare sugli atti ad essi assegnati con gli stessi poteri delle sezioni. Essi cureranno altresi' la istruzione degli atti da sottoporre all'esame della sezione o della assemblea generale. L'assegnazione degli atti ai comitati e' effettuata dal presidente della sezione. A richiesta della maggioranza dei membri del comitato o di un terzo dei componenti la sezione o di un quinto dei componenti il consiglio, gli atti e gli affari gia' assegnati al comitato saranno deferiti alla competenza della sezione. I presidenti di sezione possono aggregare, di volta in volta, ai rispettivi comitati, altri componenti per l'esame di speciali affari".
Testo in vigore dal 25 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
