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L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, e' sostituito dal seguente: "All'inizio di ogni sessione, con decreto del Ministro per la sanita', sono costituiti per ogni sezione uno o piu' comitati in relazione alle esigenze delle sezioni stesse. Con lo stesso decreto saranno determinate le competenze dei comitati. I comitati, ciascuno dei quali presieduto dal presidente della sezione o da un suo designato e composto da non meno di sei consiglieri esperti nelle materie per cui i comitati stessi hanno competenza potranno deliberare sugli atti ad essi assegnati con gli stessi poteri delle sezioni. Essi cureranno altresi' la istruzione degli atti da sottoporre all'esame della sezione o della assemblea generale. L'assegnazione degli atti ai comitati e' effettuata dal presidente della sezione. A richiesta della maggioranza dei membri del comitato o di un terzo dei componenti la sezione o di un quinto dei componenti il consiglio, gli atti e gli affari gia' assegnati al comitato saranno deferiti alla competenza della sezione. I presidenti di sezione possono aggregare, di volta in volta, ai rispettivi comitati, altri componenti per l'esame di speciali affari".

Testo in vigore dal 25 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;203~art2 · fonte del testo