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All'onere annuo di lire 6.200.000 derivante dall'attuazione del precedente articolo, per l'anno finanziario 1968 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1163 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'esercizio medesimo e del corrispondente capitolo per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 25 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
