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La denunzia di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, relativa alle campagne vendemmiali degli anni 1965, 1966 e 1967, puo' essere presentata sino al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-12-28;1374~art1 · fonte del testo