Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008. 59 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'obbligo della denunzia di cui agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' prorogato ad ogni effetto secondo il disposto degli articoli 1 e 2 della presente legge; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del codice penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N.133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-12-28;1374~art3 · fonte del testo