Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008. 56 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per la prima applicazione delle norme di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, le denunzie ivi previste devono essere presentate entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge Tali denunzie possono essere presentate anche per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N.133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-12-28;1374~art2 · fonte del testo