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Per la prima applicazione delle norme di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, le denunzie ivi previste devono essere presentate entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge Tali denunzie possono essere presentate anche per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-12-28;1374~art2 · fonte del testo