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L'obbligo della denunzia di cui agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' prorogato ad ogni effetto secondo il disposto degli articoli 1 e 2 della presente legge; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del codice penale.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-12-28;1374~art3 · fonte del testo