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Il secondo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto stabilito dal precedente comma, chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino, impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'articolo 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti e i modi stabiliti dallo stesso articolo, e' punito con multa da lire 500 mila a lire 2 milioni".
Testo in vigore dal 1 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008
