Per gli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, si applicano le norme della presente legge, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dalle convenzioni approvate dal Ministero dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 17 maggio 1962
