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Presso il Ministero della difesa e' costituito il consiglio di amministrazione del personale operaio del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali. Il consiglio e' composto: dal capo del personale, che lo presiede, da non meno di cinque impiegati della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da non meno di quattro rappresentanti degli operai eletti direttamente da tutto il personale operaio. Con la stessa procedura vengono nominati o eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. I membri del consiglio vengono nominati con decreto del Ministro per la difesa e rimangono in carica per un biennio. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.

Testo in vigore dal 20 giugno 1973 al 2 giugno 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-06;313~art8 · fonte su Normattiva