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Presso il Ministero della difesa e' costituito il consiglio di amministrazione del personale operaio del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali. Il consiglio e' composto: dal capo del personale, che lo presiede, da non meno di cinque impiegati della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da non meno di quattro rappresentanti degli operai eletti direttamente da tutto il personale operaio. Con la stessa procedura vengono nominati o eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. I membri del consiglio vengono nominati con decreto del Ministro per la difesa e rimangono in carica per un biennio. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 maggio 1983, n.187

2

La L. 10 maggio 1983, n.187 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il consiglio di amministrazione del personale operaio della Difesa, di cui all'articolo 8 della legge 6 giugno 1973, n. 313, e' soppresso con effetto dalla data in cui saranno nominati i rappresentanti del personale eletti in base al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e successive modificazioni ed integrazioni."

Testo in vigore dal 2 giugno 1983 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-06-06;313~art8 · fonte su Normattiva