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Presso il Ministero della difesa e' costituito il consiglio di amministrazione del personale operaio del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali. Il consiglio e' composto: dal capo del personale, che lo presiede, da non meno di cinque impiegati della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da non meno di quattro rappresentanti degli operai eletti direttamente da tutto il personale operaio. Con la stessa procedura vengono nominati o eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. I membri del consiglio vengono nominati con decreto del Ministro per la difesa e rimangono in carica per un biennio. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 maggio 1983, n.187
2La L. 10 maggio 1983, n.187 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il consiglio di amministrazione del personale operaio della Difesa, di cui all'articolo 8 della legge 6 giugno 1973, n. 313, e' soppresso con effetto dalla data in cui saranno nominati i rappresentanti del personale eletti in base al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e successive modificazioni ed integrazioni."
Testo in vigore dal 2 giugno 1983 al 9 ottobre 2010
