Il terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e' sostituito dal seguente: "L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore e artistica, qualunque sia la loro eta'".
Testo vigente dal 14 gennaio 1975
