Il terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e' sostituito dal seguente: "L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore e artistica, qualunque sia la loro eta'".

Testo vigente dal 14 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-01-14;1~art5 · fonte su Normattiva