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Ai lavoratori della compagnia del ramo industriale e della compagnia carenanti del porto di Genova e' corrisposto, limitatamente al periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni. La concessione del beneficio di cui al precedente comma e' disposta con le modalita' di cui al precedente articolo 5. Per l'attuazione del presente articolo e' disposto dal Ministro del tesoro a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, un contributo nella misura massima di lire 7.000 milioni per l'anno 1984.

Testo in vigore dal 20 agosto 1984 al 24 gennaio 1986

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urn:nir:stato:legge:1984-08-13;469~art6 · fonte su Normattiva