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[1]Sono abrogati l'articolo 4 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 e l'articolo 7 della legge febbraio 1956, n. 43.
[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 11 marzo 1965
[4]SARAGAT
[5]MORO - MATTARELLA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Testo in vigore dal 24 marzo 1965 al 1 gennaio 1989
