L'articolo 2826 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2826 - (Indicazione dell'immobile ipotecato). Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonche' dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono".

Testo vigente dal 6 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art13 · fonte su Normattiva