L'articolo 2817 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2817 - Persone a cui compete. - Hanno ipoteca legale:

  • 1)l'alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
  • 2)i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
  • 3)lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art208 · fonte su Normattiva