L'articolo 2677 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2677 - (Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione). - Il conservatore non puo' ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorche' nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio e' aperto al pubblico".

Testo vigente dal 6 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art9 · fonte su Normattiva